NORME LEGISLATIVE |
|
NORME LEGISLATIVE UTILI AL MMG
PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE LIGURE DEL 20/02/2002 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA
EVIDENZIATO
come nell’anno 2001 abbiano avuto effetti deflagranti sull’andamento della
spesa farmaceutica i seguenti mutamenti del quadro normativo che hanno
determinato un rilevante spostamento della spesa privata verso la spesa
pubblica a carico del Servizio sanitario regionale: -
abolizione
dal 1° gennaio 2001 di ogni
forma di compartecipazione alla spesa (quota fissa
per ricette e percentuale sui farmaci) con effetti diretti di mancato
introito e indiretti di rinuncia al ruolo calmieratore svolto
dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini; -
introduzione
di nuovi farmaci in fascia A con riferimento sia ad aree precedentemente
non coperte (ad es. farmaci
per l'Alzheimer), sia ad
aree con possibili alternative terapeutiche
di minor costo (ad es. inibitori COX-2); -
revisione
delle note CUF con effetti di:
a) ampliamento dei farmaci concedibili, b)minori limiti alla prescrivibilità
di farmaci specialistici ad
alto costo, c) eliminazione di quasi tutti i registri A.S.L.; RIAFFERMATI
gli impegni assunti con l’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 con
il quale le Regioni hanno assunto
l’impegno di adeguarsi alle prescrizioni del patto di stabilità
interno e di mantenere l’equilibrio della gestione, applicando direttamente
misure di contenimento della spesa; RICORDATO
come, per consentire alle Regioni di mantenere i
tetti di spesa prefissati, il Governo abbia adottato il D. L. 18.9.01,
n. 347, convertito con modificazioni con Legge 16.11.01, n. 405, con il
quale, tra l’altro, sono state definite misure di contenimento della spesa
farmaceutica; VISTO,
in particolare l’art. 5 del D.L. 18.09.01, n. 347, sopra richiamato che
testualmente recita: “A decorrere dall’anno 2002 l’onere a carico del
S.S.N. per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a
livello nazionale ed in ogni singola Regione, il 13 per cento della spesa
sanitaria complessiva. A tale fine le Regioni adottano, sentite le associazioni
di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto
della disposizione di cui al presente articolo”; RICHIAMATA
la propria deliberazione n. 920 del 3.8.01 ad oggetto: “Iniziative di
contenimento della spesa farmaceutica”; RICHIAMATA
altresì la propria deliberazione n. 1597 del 20.12.01 ad oggetto: "Art.
8 D.L. 347/01. Erogazione medicinali - Linee di indirizzo"; DATO
ATTO che con le citate deliberazioni nn. 920 e 1597/2001 la Giunta regionale
ha delineato una complessa e articolata manovra di contenimento della
spesa farmaceutica prescrivendo - con direttiva vincolante- alle Aziende
sanitarie liguri interventi in materia di: -
gestione
delle procedure di distribuzione dei ricettari del Servizio Sanitario
regionale; -
distribuzione
diretta dei farmaci; -
informazione
medico scientifica e campioni gratuiti; -
predisposizione
piani terapeutici; -
controlli
e procedure minime sulle prescrizioni farmaceutiche (di natura contabile
amministrativa, per la valutazione dei costi, per il controllo tecnico
farmacologico); -
utilizzo
dei ricettari da parte dei medici dipendenti; RICORDATO,
altresì, come con le predette deliberazioni la Giunta regionale abbia
richiesto alle Aziende sanitarie: -
di
assicurare l'erogazione dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti
in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; -
di
garantire la continuità assistenziale fornendo direttamente agli assistiti
al momento della dimissione ospedaliera e, ove possibile, a seguito della
visita specialistica ambulatoriale, i farmaci relativo al primo ciclo
terapeutico; RICORDATO,
ancora, come nel corso del 2001 si siano perseguiti i seguenti obiettivi: *
riduzione
dei centri abilitati alla predisposizione dei piani terapeutici; *
definizione
di accordi con le associazioni dei titolari di farmacia in particolare
per la distribuzione dei principi attivi di cui all'allegato 2 del D.M.
22.12.00 che le Aziende sanitarie non sono in grado di distribuire direttamente; *
costituzione
di organismi tecnico scientifici
di monitoraggio dei consumi
e della spesa farmaceutica; *
adozione
di linee guida per il contenimento della spesa e l'appropriatezza delle
prescrizioni; *
implementazione
degli strumenti informatici per il monitoraggio dei consumi e della spesa
farmaceutica; RICORDATO
che con le deliberazioni n. 1399 del 28.11.01 e n. 1596 del 20.12.01 si
è provveduto a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 7 del D.L.
18.9.01 n. 347, convertito con modificazioni nella L. 16.11.01, n. 405
in materia di prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione; DATO
ATTO che complessivamente tali disposizioni hanno consentito dalla loro
introduzione - agosto 2001 - di contenere il trend della spesa farmaceutica
(riduzione di 13 punti percentuali rispetto al periodo aprile - giugno); PRESO,
tuttavia, atto dei primi dati complessivi della spesa farmaceutica territoriale
2001 che registrano un aumento dei consumi di oltre 100 milioni di Euro
pari al 35% in più rispetto all’anno 2000 con un onere per l’assistenza
farmaceutica territoriale attorno al 17% della spesa sanitaria regionale
complessiva; VALUTATO,
anche sulla base dei primi dati contabili di gennaio, realisticamente
ipotizzabile - in carenza di ulteriori interventi - un incremento di spesa
rispetto al 2001 compreso in un range tra 80 - 115 milioni di Euro; DATO
ATTO che a tali previsioni di spesa corrisponde un onere per l’assistenza
farmaceutica e territoriale attorno al 18% della spesa sanitaria regionale
complessiva; RIAFFERMATO
l’obbligo per la Giunta regionale ligure - in relazione sia al disposto
del citato art. 5 del D.L. 347/2001 sia all’accordo dell’8.8.2001 - di
adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del tetto
di spesa farmaceutica fissato al 13%
della spesa sanitaria regionale
complessiva; DATO
ATTO, altresì che la stabilizzazione dei consumi relativi all’assistenza
farmaceutica costituisce, insieme con il contenimento dei costi, elemento
essenziale nella programmazione sanitaria 2002; RIBADITO
che, nonostante l’adozione da parte della Giunta regionale degli interventi
di contenimento della spesa farmaceutica prevista dagli artt. 7, 8 e 9
del D.L. 347/2001, nel 2002 non potrà essere rispettato il tetto di spesa
fissato dall’art. 5 del medesimo D.L. ; VISTO
il citato D.L. 347/01 : -
all’ art. 4 laddove impone alle Regioni nel rispetto dell’accordo
Stato/Regioni dell’8 agosto 2002, in caso di disavanzi accertati o stimani,
di prevedere alternativamente o cumulativamente l’introduzione di misure
di partecipazione alla spesa o aliquote addizionali sull’importo del reddito
delle persone fisiche; -
all’art. 6 laddove prevede che nell’ambito della ridefinizione
dei LEA , la Commissione Unica del Farmaco con proprio provvedimento,
individui i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla
presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica
sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee,
possano essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità. VISTI,
altresì, il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni all’art.
2 e la L. 23.12.00 n. 388 all’art. 85 comma 2 e 9 in cui, a fronte dell’abolizione
delle forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per
le prestazioni farmaceutiche, è prevista l’eventuale reintroduzione delle
stesse con deliberazione delle Regioni interessate; RICHIAMATO
l'accordo Conferenza Stato Regioni del 22.11.01 sui livelli essenziali
di assistenza che testualmente recita "Le prestazioni comprese nei
livelli essenziali di assistenza sanitaria sono garantite dal Servizio
Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa”; RICORDATO
che nel documento di programmazione economico finanziaria (deliberazione
del Consiglio regionale 167/00)
- riaffermato il dovere del rispetto del patto di stabilità interna
- , nel delineare la manovra finanziaria 2001/2003
con riferimento al quadro tendenziale
si dà atto che "…….omissis a partire dal 2001, la presenza
di differenza tra l'ammontare delle risorse derivanti dal gettito compartecipativo
prestabilito e la spesa regionale dovrà trovare copertura mediante un
incremento della pressione tributaria regionale o attraverso misure di
contrazione della stessa”. VISTO
e richiamato il provvedimento della
Commissione unica sul farmaco del 4.12.01 pubblicato sulla G.U. dell’8
febbraio 2002 e, in particolare, gli allegati I e II recanti l’elenco
delle categorie terapeutiche dei
medicinali aventi un ruolo non essenziale, o per i quali sono presenti
fra i medicinali concedibili dal SSN, prodotti aventi attività terapeutica
sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee; RITENUTO,
pertanto, in ottemperanza e attuazione delle previsioni di cui agli artt.
4 e 6 del più volte citato D. L. 347/01 prevedere le seguenti forme di
partecipazione degli assistititi alla spesa farmaceutica: A)
PARTECIPAZIONE SUI MEDICINALI NON ESSENZIALI A1)
Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 1
al citato provvedimento CUF
del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito del 20% del prezzo di vendita al pubblico. A2)
Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 2 al citato
provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla
spesa da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico. A3)
Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra
i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica pari
al 50% dei farmaci di fascia B) al 31/12/2000. Si
ritiene, altresì, opportuno esentare da tale partecipazione alla spesa: ·
cittadini
con reddito familiare complessivo inferiore a L. 16.000.000 (Euro 8263,31); fino a L. 22.000.000 (Euro 11362,05) con il
coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun
figlio a carico; ·
I
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati. ·
Pazienti
in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore
di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R.
9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12; DATO
ATTO che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui
sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 1) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale; B)
QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE B1)
Per ogni pezzo prescritto l'assistito è tenuto a corrispondere una quota
fissa di 2 Euro fino ad un massimo di
4 Euro per ricetta. B2)
Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra
i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per
la quota fissa al 31/12/2000. Si
ritiene, altresì, opportuno esentare da tale partecipazione alla spesa: ·
I
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati. ·
Pazienti
in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore
di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R.
9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12; DATO
ATTO che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui
sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 2) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale; RITENUTO
di incaricare la Commissione tecnico-scientifica istituita con propria
deliberazione n. 1597, del 20/12/2001 dell’individuazione delle forme
medicinali comprese negli elenchi allegati al citato decreto CUF del 4
dicembre 2001 che saranno posti a totale carico degli assistiti; RITENUTO,
inoltre, di delegare ad un successivo provvedimento del Direttore generale
del Dipartimento Sanità la fissazione della decorrenza dell'avvio della
partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità
di definirne modalità organizzative e procedurali; l’adozione dei provvedimenti attuativi delle valutazioni della
commissione tecnico scientifica di cui al punto precedente nonchè la precisazione
delle opportune indicazioni applicative; RITENUTO,
infine, di delegare al Direttore generale del Dipartimento Sanità la predisposizione
di un apposito piano di comunicazione e di informazione nonchè l’adozione
di tutti i provvedimenti necessari alla più ampia informativa ai cittadini,
anche mediante gli organi di stampa, nonchè a procedere a tutti gli opportuni
contatti con le Organizzazioni Sindacali mediche, con i rappresentanti
dei Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Ordini dei
Medici e dei Farmacisti, Associazione Farmacisti; RITENUTO
opportuno provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione SU
PROPOSTA dell’Assessore incaricato del Dipartimento Sanità D
E L I B E R A -
DI PRENDERE ATTO che, per le motivazioni di cui in premessa, nonostante
la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del
D. L. 18.09.01 convertito con modificazioni con L. 16.11.01 n° 405 le
previsioni della spesa farmaceutica 2002 si attestano attorno al 18% della
spesa sanitaria regionale complessiva; -
Di PREVEDERE, in ottemperanza ed attuazione degli artt. 4 e 6 del citato
D.L. 347/01, l'introduzione delle seguenti forme di partecipazione degli
assistiti alla spesa farmaceutica: A)
PARTECIPAZIONE SUI MEDICINALI NON ESSENZIALI A1)
Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato al citato provvedimento
CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito del 20% del prezzo di vendita al pubblico. A2)
Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 2 al citato
provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla
spesa da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico. A3)
Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra
i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica pari
al 50% dei farmaci di fascia B) al 31/12/2000. Sono
altresì esentati da tale partecipazione alla spesa: ·
cittadini
con reddito familiare complessivo inferiore a L. 16.000.000 (Euro 8263,31);
fino a L. 22.000.000 (Euro
11.362,05) con il coniuge
a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio
a carico; ·
I
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati. ·
Pazienti
in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore
di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R.
9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12; Di
dare atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa
di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 1) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; B)
QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE B1)
Per ogni pezzo prescritto l'assistito è tenuto a corrispondere una quota
fissa di 2 Euro fino ad un massimo di
4 Euro per ricetta. B2)
Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra
i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per
la quota fissa al 31/12/2000. Sono
altresì esentati da tale partecipazione alla spesa: ·
I
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati. ·
Pazienti
in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore
di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R.
9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12; Di
dare atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa
di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 2) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; -
DI INCARICARE la Commissione tecnico-scientifica istituita con propria
deliberazione n. 1597, del 20/12/2001 dell’individuazione delle forme
medicinali comprese negli elenchi allegati al citato provvedimento CUF
del 4 dicembre 2001 che saranno poste a totale carico degli assistiti; -
DI DELEGARE ad un successivo provvedimento del Direttore generale del
Dipartimento Sanità la fissazione della data di decorrenza delle predette
forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica stante
la necessità di definirne modalità organizzative e procedurali; l’adozione
dei provvedimenti attuativi delle valutazioni della commissione tecnico
scientifica di cui al punto precedente nonchè la precisazione delle opportune
indicazioni applicative; -
DI DELEGARE, infine, al Direttore generale del Dipartimento Sanità la
predisposizione di un apposito piano di comunicazione e informazione nonchè
l’adozione di tutti i provevdimenti necessari alla più ampia informativa
ai cittadini, anche mediante gli organi di stampa, nonchè a procedere
a tutti gli opportuni contatti con le Organizzazioni Sindacali mediche,
con i rappresentanti dei Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera
Scelta, Ordini dei Medici e dei Farmacisti, Associazione Farmacisti; -
DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione. all.1)
Esenzioni dalla partecipazione alla spesa sui medicina non essenziali -
Invalidi
di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla
1° alla 8°categoria; -
Invalidi
per servizio 1° categoria -
Invalidi
civili al 100% -
Ciechi
bioculari -
Invalidi
del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%) -
Ex
deportati da campi di sterminio -
Invalidi
per servizio dalla 2° all’8° categoria -
Invalidi
civili con invalidità superiore a 2/3 (dal 67% al 99%) -
Invalidi
per lavoro con invalidità superiore a 2/3 (dal 67% al 99%) -
Ciechi
(non assoluti) e sordomuti -
Portatori
di patologie neoplastiche maligne -
Pazienti
in attesa di trapianti -
Assistiti
di età inferiore a 6 anni se appartenenti a nuclei familiari con un reddito
inferiore a 70 milioni (Euro 36.151,98) -
Assistiti
di età superiore a 65 anni se appartenenti a nuclei familiari con un reddito
inferiore a 70 milioni (Euro 36.151,98) -
Pensionati
al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico -
Pensionati
sociali e loro familiari a carico -
Tossicodipendenti
residenti in comunità di recupero - Invalidi per lavoro con invalidità inferiore a 2/3 (inferiore a 67%)-
Infortunati
sul lavoro o affetti da malattie professionali -
Vittime
della criminalità organizzata e del terrorismo -
cittadini
con reddito familiare complessivo inferiore a 16.000.000 (Euro 8.263,31);
fino a L. 22.000.000 (Euro
11.362,05) con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro
516,46) per ciascun figlio a carico; -
I
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati. -
Pazienti
in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore
di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R.
9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12; -
Affetti
dalle seguenti patologie croniche e cioè: FORME
MORBOSE PER LE QUALI E’ PREVISTA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
PER I FARMACI CONNESSI ALLA PATOLOGIA SPECIFICA (D.M.S.
1/2/91)
Affezioni apparato cardiovascolare
che richiedono permanente monitoraggio
coagulazione
Angioedema ereditario
Artrite reumatoide
Epatite cronica e cirrosi
epatica
Dermatomiosite
Diabete insipido
Emofilia
Emoglobinopatie e altre anemia
congenite
Epilessia
Fenilchetonuria ed errori
congeniti del metabolismo
Glaucoma
Immunodeficienze congenite
Insufficienza renale cronica
Insufficienza respiratoria
cronica in ossigenoterapia a lungo termine
Ipertensione arteriosa resistente
a misure igienico-dietetiche
Lupus Eritematoso Sistematico
Miastenia grave e miopatie
congenite
Morbo di Hansen
Sindrome e morbo di Parkinson
Nanismo ipofisario S. di Turner
e altre endocrinopatie congenite
Neoplasie
Pemfigo e pemfigoidi
Psicosi
Psoriasi pustolosa grave
Ritinite pigmentosa
Rettocolite ulcerosa e Morbo
di Crohn
Sclerosi sistemica progressiva
Spasticità da cerebropatie
TBC attiva bacillifera
Infezioni da HIV
Tossicodipendenti
Prematuri, immaturi, nati
a termine in terapia intensiva neonatale
Tossicodipendenti residenti
in Comunità di recupero
Nati
con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali
Diabete mellito
Fibrosi cistica del pancreas
Sclerosi multipla
Trapianto d'organo
Cardiopatie scompensate (N.Y.H.A.
classi III e IV)
All.2)
Esenzioni dal pagamento della quota fissa di partecipazione -
Invalidi
di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla
1° alla 8°categoria; -
Invalidi
per servizio 1° categoria -
Invalidi
civili al 100% -
Ciechi
bioculari -
Invalidi
del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%) -
Ex
deportati da campi di sterminio -
I
danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni
di emoderivati. -
Pazienti
in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore
di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R.
9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni
disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.
REGIONE LIGURIA - GIUNTA REGIONALE Dipartimento Sanità Programmazione Socio Sanitarie e livelli di assistenza
Delibera Regionale n. 1099 del 28/09/2000
Oggetto: decentramento alle Aziende UU.SS.LL. del sistema infomratico: "Anagrafe Sanitaria e Medicina di Base".
La Giunta Regionale
Considerato
che fino all’anno 1998 la procedura per la gestione informatizzata dell’anagrafe
sanitaria e delle connesse applicazioni, necessarie per la corresponsione
dei compensi professionali ai medici convenzionati per la medicina generale
e per l’assistenza pediatrica, era stata organizzata, in nome e per conto
della Regione Liguria, presso il Centro Elaborazione Dati dell’Azienda
Ospedaliera “Santa Corona” di Pietra Ligure; Considerato
che tale procedura aveva progressivamente rivelato problemi di funzionamento
che ne rendevano opportuna la sostituzione, al più tardi con l’anno 2000,
a causa dei malfunzionamenti conseguenti all’adeguamento informatico al
cambio del millennio; Considerato che a seguito di apposita procedura di appalto, condotta da Datasiel S.p.A. in nome e per conto della Regione, è stata acquisita la licenza d’uso di un software, prodotto dalla società Svimservice S.p.A. di Bari, costituito da due principali sottosistemi : - gestione dell’anagrafe sanitaria assistiti -
gestione delle attività di pagamento delle competenze spettanti ai medici
convenzionati per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta; Atteso
che l’avvio della nuova procedura si è verificato in data 25 ottobre 1999,
a seguito delle operazioni di installazione presso la sede di Datasiel
S.p.A. dell’elaboratore centrale con il data-base e la procedura
di gestione, del trasferimento della base dati dalla vecchia alla nuova
procedura, della installazione delle stazioni client presso tutte le Aziende
UU.SS.LL. e dello svolgimento di appositi corsi di formazione ed addestramento
per il personale operativo; Considerato
che la gestione del sistema è accentrata a livello regionale, con l’assistenza
tecnica di Datasiel S.p.A., mentre a livello periferico le singole Aziende
usufruiscono del sistema effettuando le operazioni di inserimento ed aggiornamento
dei dati; Richiamati
i principi del D. Lgs. 19
giugno 1999 n. 229, che ha dettato nuove norme per la razionalizzazione
del SSN a norma dell’articolo 1 della legge n. 419/98 ed ha
disposto la trasformazione
delle unità sanitarie locali in aziende con personalità giuridica ed autonomia
imprenditoriale, organizzate sulla base di un atto di diritto privato
ed informate ai principi della efficacia, efficienza ed economicità, nel
rispetto del vincolo di bilancio e dell’equilibrio di costi e ricavi; Richiamata
la propria deliberazione n. 1528 del 28 dicembre 2000, con la quale sono
state dettate le linee guida per la redazione degli atti di autonomia
aziendale, indicando i principi generali relativi al modello organizzativo
ed ai contenuti da adottare; Richiamata
la successiva deliberazione n. 319 del 16 marzo 2001, con la quale sono
stati definiti i criteri di finanziamento per il biennio 2001-2002, sulla
base del fondo sanitario regionale articolato per livelli di assistenza
e ripartito a quota capitaria sulla base delle pesature già applicate
nel riparto del fondo sanitario nazionale; Considerato
il generale ripensamento in atto nei rapporti istituzionali tra la Regione
e le Aziende, in conseguenza dell’adozione del principio di sussidiarietà,
quale criterio ispiratore del processo di programmazione ed organizzazione
dei servizi sanitari; Considerato
in particolare che tale impostazione intende valorizzare il ruolo delle
Aziende Sanitarie e responsabilizzarle maggiormente nelle decisioni relative
alla organizzazione ed alle modalità di erogazione dei servizi, sulla
scorta dei rispettivi atti di autonomia aziendale, mentre l’ente Regione
tende a ricollocarsi coerentemente nel proprio ruolo di programmazione
generale, promozione e controllo; Ritenuto
pertanto non in linea con tale impostazione il mantenimento di una gestione
accentrata del sistema informatico dell’anagrafe sanitaria; Ritenuto
conseguentemente opportuno che Aziende UU.SS.LL. si riapproprino delle
attività in argomento, ivi compresa la responsabilita’ delle relazioni
con i comuni di competenza ai fini della parifica dell’anagrafe sanitaria
stessa con le anagrafi comunali, ferma restando la necessità di disporre
dei relativi dati nell’ambito della generale programmazione regionale
e dei flussi informativi richiesti per esigenze di controllo e reporting; Dato
atto che presso la Regione viene mantenuto operativo, secondo quanto previsto
dal progetto Liguria in Rete, il catasto della popolazione regionale il
quale integra i punti di vista dell’anagrafe sanitaria, fiscale e comunale;
Ritenuto
necessario che il sopracitato catasto della popolazione regionale venga
periodicamente alimentato dai flussi informativi provenienti dalle AA.SS.LL.
secondo gli opportuni standard,
tracciati e modalità di trasmissione per la comunicazione alla
Regione forniti dal Servizio Sistemi Informatici; Considerato
che per effetto del decentramento gestionale le singole Aziende potranno
mantenere il sistema attualmente in uso ovvero acquisire prodotti meglio
rispondenti alle rispettive esigenze, fatta salva l’adozione degli standard
e dei tracciati sopraindicati; Ritenuto
peraltro opportuno procedere con il sistema a gestione centralizzata fino
alla data del 31 dicembre 2001, disponendo che, con il 1 gennaio 2002,
le spese necessarie per la gestione dell’anagrafe sanitaria e delle procedure
connesse per il calcolo e la corresponsione delle competenze professionali
ai medici convenzionati per la medicina generale e la pediatria di libera
scelta siano a carico delle AA.SS.LL.; Ritenuto
opportuno che la Regione completi gli investimenti a suo tempo promossi
a carico del F.S.R. a favore ed a supporto delle Aziende Sanitarie, per
quanto riguarda gli strumenti informatici di base hardware e software
dell’anagrafe sanitaria; Su
proposta degli Assessori alla Sanità e alle Risorse Umane, Finanziarie
e Strumentali; DELIBERA
Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 Art. 1 (Oggetto) La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, non che, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.
Art. 2 (Modifiche all'art. 411 del c.p.) All'art. 411 del c.p. sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. la dispersione delle ceneri non è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sulla base dei seguenti principi: a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: 1) la disposizione del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata dal defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata dal defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o qualsiasi altra espressione di volontà di parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria; g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e della salme tumulate da almeno venti anni; h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia; i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato;
Art. 4 (Modifica allart. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole almeno duecento metri dai centri abitati sono inserite le seguenti , tranne il caso dei cimiteri di urne.
Art. 5 (Tariffe per la cremazione) 1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli |