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NORME LEGISLATIVE UTILI AL MMG

 

 

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE LIGURE

DEL 20/02/2002

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA

 

EVIDENZIATO come nell’anno 2001 abbiano avuto effetti deflagranti sull’andamento della spesa farmaceutica i seguenti mutamenti del quadro normativo che hanno determinato un rilevante spostamento della spesa privata verso la spesa pubblica a carico del Servizio sanitario regionale:

-      abolizione dal 1° gennaio  2001 di ogni forma di compartecipazione alla spesa (quota fissa  per ricette e percentuale sui farmaci) con effetti diretti di mancato introito e indiretti di rinuncia al ruolo calmieratore svolto  dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

-      introduzione di nuovi farmaci in fascia A con riferimento sia ad aree precedentemente non coperte  (ad es. farmaci per l'Alzheimer),  sia ad aree con possibili alternative terapeutiche  di minor costo (ad es. inibitori COX-2);

-      revisione delle note CUF con effetti  di: a) ampliamento dei farmaci concedibili, b)minori limiti alla prescrivibilità di farmaci specialistici  ad alto costo, c) eliminazione di quasi tutti i registri A.S.L.;

 

RIAFFERMATI gli impegni assunti con l’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 con il quale le Regioni hanno assunto  l’impegno di adeguarsi alle prescrizioni del patto di stabilità interno e di mantenere l’equilibrio della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa;

 

RICORDATO  come, per consentire alle Regioni di mantenere i  tetti di spesa prefissati, il Governo abbia adottato il D. L. 18.9.01, n. 347, convertito con modificazioni con Legge 16.11.01, n. 405, con il quale, tra l’altro, sono state definite misure di contenimento della spesa farmaceutica;

 

VISTO, in particolare l’art. 5 del D.L. 18.09.01, n. 347, sopra richiamato che testualmente recita: “A decorrere dall’anno 2002 l’onere a carico del S.S.N. per l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola Regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le Regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo”;

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 920 del 3.8.01 ad oggetto: “Iniziative di contenimento della spesa farmaceutica”;

 

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 1597 del 20.12.01 ad oggetto: "Art. 8 D.L. 347/01. Erogazione medicinali - Linee di indirizzo";

 

DATO ATTO che con le citate deliberazioni nn. 920 e 1597/2001 la Giunta regionale ha delineato una complessa e articolata manovra di contenimento della spesa farmaceutica prescrivendo - con direttiva vincolante- alle Aziende sanitarie liguri interventi in materia di:

-      gestione delle procedure di distribuzione dei ricettari del Servizio Sanitario regionale;

-      distribuzione diretta dei farmaci;

-      informazione medico scientifica e campioni gratuiti;

-      predisposizione piani terapeutici;

-      controlli e procedure minime sulle prescrizioni farmaceutiche (di natura contabile amministrativa, per la valutazione dei costi, per il controllo tecnico farmacologico);

-      utilizzo dei ricettari da parte dei medici dipendenti;

 

RICORDATO, altresì, come con le predette deliberazioni la Giunta regionale abbia richiesto alle Aziende sanitarie:

-      di assicurare l'erogazione dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

-      di garantire la continuità assistenziale fornendo direttamente agli assistiti al momento della dimissione ospedaliera e, ove possibile, a seguito della visita specialistica ambulatoriale, i farmaci relativo al primo ciclo terapeutico;

 

RICORDATO, ancora, come nel corso del 2001 si siano perseguiti i seguenti obiettivi:

*     riduzione dei centri abilitati alla predisposizione dei piani terapeutici;

*     definizione di accordi con le associazioni dei titolari di farmacia in particolare per la distribuzione dei principi attivi di cui all'allegato 2 del D.M. 22.12.00 che le Aziende sanitarie non sono in grado di distribuire direttamente;

*     costituzione di organismi tecnico scientifici  di monitoraggio dei consumi  e della spesa farmaceutica;

*     adozione di linee guida per il contenimento della spesa e l'appropriatezza delle prescrizioni;

*     implementazione degli strumenti informatici per il monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica;

 

 

RICORDATO che con le deliberazioni n. 1399 del 28.11.01 e n. 1596 del 20.12.01 si è provveduto a dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 7 del D.L. 18.9.01 n. 347, convertito con modificazioni nella L. 16.11.01, n. 405 in materia di prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione;

 

DATO ATTO che complessivamente tali disposizioni hanno consentito dalla loro introduzione - agosto 2001 - di contenere il trend della spesa farmaceutica (riduzione di 13 punti percentuali rispetto al periodo aprile - giugno);

 

PRESO, tuttavia, atto dei primi dati complessivi della spesa farmaceutica territoriale 2001 che registrano un aumento dei consumi di oltre 100 milioni di Euro pari al 35% in più rispetto all’anno 2000 con un onere per l’assistenza farmaceutica territoriale attorno al 17% della spesa sanitaria regionale complessiva;

 

VALUTATO, anche sulla base dei primi dati contabili di gennaio, realisticamente ipotizzabile - in carenza di ulteriori interventi - un incremento di spesa rispetto al 2001 compreso in un range tra 80 - 115 milioni di Euro;

 

DATO ATTO che a tali previsioni di spesa corrisponde un onere per l’assistenza farmaceutica e territoriale attorno al 18% della spesa sanitaria regionale complessiva;

 

RIAFFERMATO l’obbligo per la Giunta regionale ligure - in relazione sia al disposto del citato art. 5 del D.L. 347/2001 sia all’accordo dell’8.8.2001 - di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del tetto di spesa farmaceutica fissato al 13%  della spesa sanitaria  regionale complessiva;

 

DATO ATTO, altresì che la stabilizzazione dei consumi relativi all’assistenza farmaceutica costituisce, insieme con il contenimento dei costi, elemento essenziale nella programmazione sanitaria 2002;

 

RIBADITO che, nonostante l’adozione da parte della Giunta regionale degli interventi di contenimento della spesa farmaceutica prevista dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 347/2001, nel 2002 non potrà essere rispettato il tetto di spesa fissato dall’art. 5 del medesimo D.L. ;

 

VISTO il citato D.L. 347/01 :

-          all’ art. 4 laddove impone alle Regioni nel rispetto dell’accordo Stato/Regioni dell’8 agosto 2002, in caso di disavanzi accertati o stimani, di prevedere alternativamente o cumulativamente l’introduzione di misure di partecipazione alla spesa o aliquote addizionali sull’importo del reddito delle persone fisiche;

-          all’art. 6 laddove prevede che nell’ambito della ridefinizione dei LEA , la Commissione Unica del Farmaco con proprio provvedimento, individui i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee, possano essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

 

VISTI, altresì, il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni all’art. 2 e la L. 23.12.00 n. 388 all’art. 85 comma 2 e 9 in cui, a fronte dell’abolizione delle forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per le prestazioni farmaceutiche, è prevista l’eventuale reintroduzione delle stesse con deliberazione delle Regioni interessate;

 

RICHIAMATO l'accordo Conferenza Stato Regioni del 22.11.01 sui livelli essenziali di assistenza che testualmente recita "Le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa”;

 

RICORDATO che nel documento di programmazione economico finanziaria (deliberazione del Consiglio regionale 167/00)  - riaffermato il dovere del rispetto del patto di stabilità interna - , nel delineare la manovra finanziaria 2001/2003  con riferimento al quadro tendenziale  si dà atto che "…….omissis a partire dal 2001, la presenza di differenza tra l'ammontare delle risorse derivanti dal gettito compartecipativo prestabilito e la spesa regionale dovrà trovare copertura mediante un incremento della pressione tributaria regionale o attraverso misure di contrazione della stessa”.

 

VISTO e richiamato il provvedimento  della Commissione unica sul farmaco del 4.12.01 pubblicato sulla G.U. dell’8 febbraio 2002 e, in particolare, gli allegati I e II recanti l’elenco delle categorie terapeutiche  dei medicinali  aventi un ruolo non essenziale, o per i quali sono presenti fra i medicinali concedibili dal SSN, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;

 

RITENUTO, pertanto, in ottemperanza e attuazione delle previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del più volte citato D. L. 347/01 prevedere le seguenti forme di partecipazione degli assistititi alla spesa farmaceutica:

A) PARTECIPAZIONE SUI MEDICINALI NON ESSENZIALI

A1) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 1  al citato provvedimento  CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 20% del prezzo di vendita al pubblico.

A2) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 2 al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico.

A3) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica pari al 50% dei farmaci di fascia B) al 31/12/2000.

Si ritiene, altresì, opportuno esentare da tale partecipazione alla spesa:

·       cittadini con reddito familiare complessivo inferiore a L. 16.000.000  (Euro 8263,31); fino a L. 22.000.000 (Euro 11362,05) con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio a carico;

·       I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

·       Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

DATO ATTO che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

B) QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE

B1) Per ogni pezzo prescritto l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa di 2 Euro fino ad un massimo di  4 Euro per ricetta.

B2) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la quota fissa al 31/12/2000.

Si ritiene, altresì, opportuno esentare da tale partecipazione alla spesa:

·       I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

·       Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

DATO ATTO che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

RITENUTO di incaricare la Commissione tecnico-scientifica istituita con propria deliberazione n. 1597, del 20/12/2001 dell’individuazione delle forme medicinali comprese negli elenchi allegati al citato decreto CUF del 4 dicembre 2001 che saranno posti a totale carico degli assistiti;

 

RITENUTO, inoltre, di delegare ad un successivo provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Sanità la fissazione della decorrenza dell'avvio della partecipazione  degli assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità di definirne modalità organizzative e procedurali;  l’adozione dei provvedimenti attuativi delle valutazioni della commissione tecnico scientifica di cui al punto precedente nonchè la precisazione delle opportune indicazioni applicative;

 

RITENUTO, infine, di delegare al Direttore generale del Dipartimento Sanità la predisposizione di un apposito piano di comunicazione e di informazione nonchè l’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla più ampia informativa ai cittadini, anche mediante gli organi di stampa, nonchè a procedere a tutti gli opportuni contatti con le Organizzazioni Sindacali mediche, con i rappresentanti dei Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Ordini dei Medici e dei Farmacisti, Associazione Farmacisti;

 

RITENUTO opportuno provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

 

SU PROPOSTA dell’Assessore incaricato del Dipartimento Sanità

 

 

 

D E L I B E R A

 

- DI PRENDERE ATTO che, per le motivazioni di cui in premessa, nonostante la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D. L. 18.09.01 convertito con modificazioni con L. 16.11.01 n° 405 le previsioni della spesa farmaceutica 2002 si attestano attorno al 18% della spesa sanitaria regionale complessiva;

 

- Di PREVEDERE, in ottemperanza ed attuazione degli artt. 4 e 6 del citato D.L. 347/01, l'introduzione delle seguenti forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica:

A) PARTECIPAZIONE SUI MEDICINALI NON ESSENZIALI

A1) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 20% del prezzo di vendita al pubblico.

A2) Per i medicinali collocati nell'elenco di cui all'allegato 2 al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito del 50% del prezzo di vendita al pubblico.

A3) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica pari al 50% dei farmaci di fascia B) al 31/12/2000.

Sono altresì esentati da tale partecipazione alla spesa:

·       cittadini con reddito familiare complessivo inferiore a L. 16.000.000 (Euro 8263,31); fino a  L. 22.000.000 (Euro 11.362,05)  con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio a carico;

·       I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

·       Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

Di dare atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

B) QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE

B1) Per ogni pezzo prescritto l'assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa di 2 Euro fino ad un massimo di  4 Euro per ricetta.

B2) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la quota fissa al 31/12/2000.

Sono altresì esentati da tale partecipazione alla spesa:

·       I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

·       Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

Di dare atto che, pertanto, sono esentate dalla partecipazione alla spesa di cui sopra le categorie di cittadini di cui all’allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

 

- DI INCARICARE la Commissione tecnico-scientifica istituita con propria deliberazione n. 1597, del 20/12/2001 dell’individuazione delle forme medicinali comprese negli elenchi allegati al citato provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 che saranno poste a totale carico degli assistiti;

 

- DI DELEGARE ad un successivo provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Sanità la fissazione della data di decorrenza delle predette forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica stante la necessità di definirne modalità organizzative e procedurali; l’adozione dei provvedimenti attuativi delle valutazioni della commissione tecnico scientifica di cui al punto precedente nonchè la precisazione delle opportune indicazioni applicative;

 

- DI DELEGARE, infine, al Direttore generale del Dipartimento Sanità la predisposizione di un apposito piano di comunicazione e informazione nonchè l’adozione di tutti i provevdimenti necessari alla più ampia informativa ai cittadini, anche mediante gli organi di stampa, nonchè a procedere a tutti gli opportuni contatti con le Organizzazioni Sindacali mediche, con i rappresentanti dei Medici di Medicina generale, Pediatri di Libera Scelta, Ordini dei Medici e dei Farmacisti, Associazione Farmacisti;

 

- DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

all.1) Esenzioni dalla partecipazione alla spesa sui medicina non essenziali

 

-        Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8°categoria;

-        Invalidi per servizio 1° categoria

-        Invalidi civili al 100%

-        Ciechi bioculari

-        Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%)

-        Ex deportati da campi di sterminio

-        Invalidi per servizio dalla 2° all’8° categoria

-        Invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 (dal 67% al 99%)

-        Invalidi per lavoro con invalidità superiore a 2/3 (dal 67% al 99%)

-        Ciechi (non assoluti) e sordomuti

-        Portatori di patologie neoplastiche maligne

-        Pazienti in attesa di trapianti

-        Assistiti di età inferiore a 6 anni se appartenenti a nuclei familiari con un reddito inferiore a 70 milioni (Euro 36.151,98)

-        Assistiti di età superiore a 65 anni se appartenenti a nuclei familiari con un reddito inferiore a 70 milioni (Euro 36.151,98)

-        Pensionati al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico

-        Pensionati sociali e loro familiari a carico

-        Tossicodipendenti residenti in comunità di recupero

-        Invalidi per lavoro con invalidità inferiore a 2/3 (inferiore a 67%)

-        Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali

-        Vittime della criminalità organizzata e del terrorismo

-        cittadini con reddito familiare complessivo inferiore a 16.000.000 (Euro 8.263,31); fino a L. 22.000.000  (Euro 11.362,05) con il coniuge a carico incrementato di L. 1.000.000 (Euro 516,46) per ciascun figlio a carico;

-        I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

-        Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12;

-        Affetti dalle seguenti patologie croniche e cioè:

 

FORME MORBOSE PER LE QUALI E’ PREVISTA L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER I FARMACI CONNESSI ALLA PATOLOGIA SPECIFICA

(D.M.S. 1/2/91)

 

      Affezioni apparato cardiovascolare che richiedono permanente monitoraggio       coagulazione

      Angioedema ereditario

      Artrite reumatoide

      Epatite cronica e cirrosi epatica

      Dermatomiosite

      Diabete insipido

      Emofilia

      Emoglobinopatie e altre anemia congenite

      Epilessia

      Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo

      Glaucoma

      Immunodeficienze congenite

      Insufficienza renale cronica

      Insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine

      Ipertensione arteriosa resistente a misure igienico-dietetiche

      Lupus Eritematoso Sistematico

      Miastenia grave e miopatie congenite

      Morbo di Hansen

      Sindrome e morbo di Parkinson

      Nanismo ipofisario S. di Turner e altre endocrinopatie congenite

      Neoplasie

      Pemfigo e pemfigoidi

      Psicosi

      Psoriasi pustolosa grave

      Ritinite pigmentosa

      Rettocolite ulcerosa e Morbo di Crohn

      Sclerosi sistemica progressiva

      Spasticità da cerebropatie

      TBC attiva bacillifera

      Infezioni da HIV

      Tossicodipendenti

      Prematuri, immaturi, nati a termine in terapia intensiva neonatale

      Tossicodipendenti residenti in Comunità di recupero

       Nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali

      Diabete mellito

      Fibrosi cistica del pancreas

      Sclerosi multipla

      Trapianto d'organo

      Cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classi III e IV)

     

All.2) Esenzioni dal pagamento della quota fissa di partecipazione

 

-        Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8°categoria;

-        Invalidi per servizio 1° categoria

-        Invalidi civili al 100%

-        Ciechi bioculari

-        Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80 a 100%)

-        Ex deportati da campi di sterminio

-        I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

-        Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

 


 

 

 

REGIONE LIGURIA - GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Sanità

Programmazione Socio Sanitarie e livelli di assistenza

 

Delibera Regionale n. 1099 del 28/09/2000

 

Oggetto: decentramento alle Aziende UU.SS.LL. del sistema infomratico: "Anagrafe Sanitaria e Medicina di Base".

 

La Giunta Regionale

 

Considerato che fino all’anno 1998 la procedura per la gestione informatizzata dell’anagrafe sanitaria e delle connesse applicazioni, necessarie per la corresponsione dei compensi professionali ai medici convenzionati per la medicina generale e per l’assistenza pediatrica, era stata organizzata, in nome e per conto della Regione Liguria, presso il Centro Elaborazione Dati dell’Azienda Ospedaliera “Santa Corona” di Pietra Ligure;

 

Considerato che tale procedura aveva progressivamente rivelato problemi di funzionamento che ne rendevano opportuna la sostituzione, al più tardi con l’anno 2000, a causa dei malfunzionamenti conseguenti all’adeguamento informatico al cambio del millennio;

 

Considerato che a seguito di apposita procedura di appalto, condotta da Datasiel S.p.A. in nome e per conto della Regione, è stata acquisita la licenza d’uso di un software, prodotto dalla società Svimservice S.p.A. di Bari, costituito da due principali sottosistemi :

- gestione dell’anagrafe sanitaria assistiti

- gestione delle attività di pagamento delle competenze spettanti ai medici convenzionati per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta;

 

Atteso che l’avvio della nuova procedura si è verificato in data 25 ottobre 1999, a seguito delle operazioni di installazione presso la sede di Datasiel  S.p.A. dell’elaboratore centrale con il data-base e la procedura di gestione, del trasferimento della base dati dalla vecchia alla nuova procedura, della installazione delle stazioni client presso tutte le Aziende UU.SS.LL. e dello svolgimento di appositi corsi di formazione ed addestramento per il personale operativo;

 

Considerato che la gestione del sistema è accentrata a livello regionale, con l’assistenza tecnica di Datasiel S.p.A., mentre a livello periferico le singole Aziende usufruiscono del sistema effettuando le operazioni di inserimento ed aggiornamento dei dati;

 

Richiamati i principi del  D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, che ha dettato nuove norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell’articolo 1 della legge n. 419/98 ed ha  disposto  la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, organizzate sulla base di un atto di diritto privato ed informate ai principi della efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto del vincolo di bilancio e dell’equilibrio di costi e ricavi;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 1528 del 28 dicembre 2000, con la quale sono state dettate le linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale, indicando i principi generali relativi al modello organizzativo ed ai contenuti da adottare;

 

Richiamata la successiva deliberazione n. 319 del 16 marzo 2001, con la quale sono stati definiti i criteri di finanziamento per il biennio 2001-2002, sulla base del fondo sanitario regionale articolato per livelli di assistenza e ripartito a quota capitaria sulla base delle pesature già applicate nel riparto del fondo sanitario nazionale;

 

Considerato il generale ripensamento in atto nei rapporti istituzionali tra la Regione e le Aziende, in conseguenza dell’adozione del principio di sussidiarietà, quale criterio ispiratore del processo di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

 

Considerato in particolare che tale impostazione intende valorizzare il ruolo delle Aziende Sanitarie e responsabilizzarle maggiormente nelle decisioni relative alla organizzazione ed alle modalità di erogazione dei servizi, sulla scorta dei rispettivi atti di autonomia aziendale, mentre l’ente Regione tende a ricollocarsi coerentemente nel proprio ruolo di programmazione generale, promozione e controllo;

 

Ritenuto pertanto non in linea con tale impostazione il mantenimento di una gestione accentrata del sistema informatico dell’anagrafe sanitaria;

 

Ritenuto conseguentemente opportuno che Aziende UU.SS.LL. si riapproprino delle attività in argomento, ivi compresa la responsabilita’ delle relazioni con i comuni di competenza ai fini della parifica dell’anagrafe sanitaria stessa con le anagrafi comunali, ferma restando la necessità di disporre dei relativi dati nell’ambito della generale programmazione regionale e dei flussi informativi richiesti per esigenze di controllo e reporting;

 

Dato atto che presso la Regione viene mantenuto operativo, secondo quanto previsto dal progetto Liguria in Rete, il catasto della popolazione regionale il quale integra i punti di vista dell’anagrafe sanitaria, fiscale e comunale;

 

Ritenuto necessario che il sopracitato catasto della popolazione regionale venga periodicamente alimentato dai flussi informativi provenienti dalle AA.SS.LL. secondo gli opportuni standard,  tracciati e modalità di trasmissione per la comunicazione alla Regione forniti dal Servizio Sistemi Informatici;

 

Considerato che per effetto del decentramento gestionale le singole Aziende potranno mantenere il sistema attualmente in uso ovvero acquisire prodotti meglio rispondenti alle rispettive esigenze, fatta salva l’adozione degli standard e dei tracciati sopraindicati;

 

Ritenuto peraltro opportuno procedere con il sistema a gestione centralizzata fino alla data del 31 dicembre 2001, disponendo che, con il 1 gennaio 2002, le spese necessarie per la gestione dell’anagrafe sanitaria e delle procedure connesse per il calcolo e la corresponsione delle competenze professionali ai medici convenzionati per la medicina generale e la pediatria di libera scelta siano a carico delle AA.SS.LL.;

 

Ritenuto opportuno che la Regione completi gli investimenti a suo tempo promossi a carico del F.S.R. a favore ed a supporto delle Aziende Sanitarie, per quanto riguarda gli strumenti informatici di base hardware e software dell’anagrafe sanitaria;

 

Su proposta degli Assessori alla Sanità e alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

 

 

DELIBERA

 

 

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di affidare alle singole Aziende UU.SS.LL., a partire dal 1 gennaio 2002, la gestione di competenza dell’anagrafe sanitaria e delle procedure connesse per il calcolo e la corresponsione delle competenze professionali ai medici convenzionati per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, ivi compresa la responsabilita’ delle relazioni con i comuni di competenza ai fini della parifica dell’anagrafe sanitaria stessa con le anagrafi comunali;

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a partire da tale data le Aziende UU.SS.LL. garantiscono i pagamenti dei sanitari convenzionati e la gestione dell’anagrafe sanitaria secondo le modalita’ e le procedure vigenti a livello regionale ed a tal fine possono avvalersi degli attuali sistemi operativi, fermo restando che i costi di gestione del servizio conseguenti sono a loro carico;

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le Aziende UU.SS.LL. possono altresi’ avvalersi di sistemi diversi ma in tale caso devono comunque essere assicurati l’omogeneita’ nella stampa dei tesserini sanitari e dei dati dagli stessi riportati che devono risultare conformi alle indicazioni ed alle caratteristiche di quelli oggi in uso e comunque aderire alle indicazioni regionali;

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di dare atto che la Regione completa gli investimenti a suo tempo promossi a carico del F.S.R. a favore ed a supporto delle Aziende Sanitarie, per quanto riguarda gli strumenti informatici di base hardware e software dell’anagrafe sanitaria;

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di confermare che presso la Regione viene mantenuto operativo, secondo quanto previsto dal progetto Liguria in Rete, il catasto della popolazione regionale, alimentato dai flussi informativi periodici provenienti dalle AA.SS.LL. secondo gli standard, i  tracciati, i tempi e le modalità di trasmissione stabiliti dalla Regione.

 


 

Legge n. 130 del 30 Marzo 2001
Pubblicata sulla G.U. n. 91 del 19 Aprile 2001
Disposizioni in materia di Cremazione e dispersione delle Ceneri.

Art. 1 (Oggetto)

La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, non che, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

 

Art. 2 (Modifiche all'art. 411 del c.p.)

All'art. 411 del c.p. sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. la dispersione delle ceneri non è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

 

Art. 3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata dal defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata dal defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o qualsiasi altra espressione di volontà di parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri  in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e della salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato;

 

Art. 4 (Modifica allart. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole almeno duecento metri dai centri abitati sono inserite le seguenti , tranne il caso dei cimiteri di urne.

 

Art. 5 (Tariffe per la cremazione)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli