| IL RICORSO | |
| Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'I.N.P.S. entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale gli si comunica la reiezione. | |
| Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: | |
| Presentato agli sportelli della Sede dell'I.N.P.S. che ha respinto la domanda; | |
| Inviato alla Sede dell'I.N.P.S. con raccomandata con ricevuta di ritorno; | |
| Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame o la decisione del ricorso stesso. | |
| Nel caso in cui il Comitato Provinciale respinga il ricorso il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno, previsto dalla legge, dandone notifica all'I.N.P.S. | |
| La decadenza non può essere "interrotta" come la prescrizione, pertanto il ricorso al Comitato Provinciale e il successivo ed eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria devono essere presentati sempre nei termini stabiliti. | |