| PERDITA DELL'INDENNITÀ | |
| Il lavoratore che risulta assente senza giustificato motivo alla visita di controllo, perde l'intera indennità di malattia per i primi 10 giorni. Nell'ipotesi in cui venga trovato assente ad una successiva visita di controllo o non si presenti alla visita ambulatoriale il lavoratore perde, per i restanti giorni di malattia, il 50 % della indennità. Nel caso in cui si riscontri l'assenza una terza volta, l'indennità viene interamente sospesa a partire dalla data di quest'ultima. | |
| L'indennità di malattia viene ripristinata dalla data in cui il lavoratore si sottoponga a visita di controllo (anche per sua iniziativa) presso la A.S.L. di competenza o presso l'ambulatorio indicato dall'I.N.P.S. | |
| Casi riscontrati | Perdita dell'indennità |
| Assenza alla visita domiciliare o ambulatoriale (prima assenza) | Si perde l'intera indennità per i primi 10 giorni (fino ad eventuale successivo controllo) |
| Assenza alla visita domiciliare e alla successiva visita ambulatoriale (o ad altra visita domiciliare) | Si perde l'intera indennità per i primi 10 giorni e per i restanti giorni il 50 % dell'indennità |
| Assenza ad una terza visita (ambulatoriale o domiciliare) | L'indennità viene sospesa a partire dalla data della terza assenza |