| LA MALATTIA DURANTE LE FERIE | |
| IN ITALIA | |
| La malattia iniziata durante un periodo di ferie le interrompe a condizione che: | |
| si tratti di malattia di durata superiore ai tre giorni; | |
| che la stessa sia stata documentata all'I.N.P.S. e all'azienda nei modi e nei termini di legge. | |
| Se la malattia ha comportato un ricovero ospedaliero è sufficiente la documentazione rilasciata dall'ospedale al momento delle dimissioni del lavoratore (si prescinde cioè dal rispetto dei termini di invio previsti). | |
| ALL'ESTERO | |
| Può capitare che il lavoratore si ammali durante un soggiorno per ferie all'estero. | |
| Bisogna distinguere il soggiorno nel paesi dell'Unione Europea e paesi convenzionati da quello in paesi non convenzionati. | |
| Paesi dell'Unione Europea e convenzionati | |
| (sono convenzionati: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Repubblica di Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, USA, Svezia, Svizzera, Venezuela, Uruguay, Turchia). | |
| La malattia deve essere documentata a cura del lavoratore al proprio datore di lavoro entro due giorni dalla data del rilascio del certificato. | |
| Paesi non convenzionati | |
| Se il lavoratore si ammala durante un soggiorno per ferie in un paese non convenzionato con l'Italia, deve, entro due giorni dalla data del rilascio, trasmettere la copia del certificato medico all'azienda e all'I.N.P.S. L'originale del certificato deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero e può pervenire all'I.N.P.S. anche in seguito (oltre cioè i termini previsti). | |
| Anche in questi casi la malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie dando diritto alla regolare indennità. | |
| I criteri esposti sono validi in assenza di diverse disposizioni contrattuali riguardanti la durata e il tipo di malattia. Se il contratto prevede condizioni diverse, le ferie si interrompono secondo le norme esposte nel contratto stesso. | |