LA MALATTIA DURANTE LE FERIE
 
IN ITALIA
La malattia iniziata durante un periodo di ferie le interrompe a condizione che:  
  si tratti di malattia di durata superiore ai tre giorni;
  che la stessa sia stata documentata all'I.N.P.S. e all'azienda nei modi e nei termini di legge.
  Se la malattia ha comportato un ricovero ospedaliero è sufficiente la documentazione rilasciata dall'ospedale al momento delle dimissioni del lavoratore (si prescinde cioè dal rispetto dei termini di invio previsti).
ALL'ESTERO
Può capitare che il lavoratore si ammali durante un soggiorno per ferie all'estero.  
  Bisogna distinguere il soggiorno nel paesi dell'Unione Europea e paesi convenzionati da quello in paesi non convenzionati.
Paesi dell'Unione Europea e convenzionati  
  (sono convenzionati: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Repubblica di Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, USA, Svezia, Svizzera, Venezuela, Uruguay, Turchia).
  La malattia deve essere documentata a cura del lavoratore al proprio datore di lavoro entro due giorni dalla data del rilascio del certificato.
Paesi non convenzionati  
  Se il lavoratore si ammala durante un soggiorno per ferie in un paese non convenzionato con l'Italia, deve, entro due giorni dalla data del rilascio, trasmettere la copia del certificato medico all'azienda e all'I.N.P.S. L'originale del certificato deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero e può pervenire all'I.N.P.S. anche in seguito (oltre cioè i termini previsti).
  Anche in questi casi la malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie dando diritto alla regolare indennità.
 
I criteri esposti sono validi in assenza di diverse disposizioni contrattuali riguardanti la durata e il tipo di malattia. Se il contratto prevede condizioni diverse, le ferie si interrompono secondo le norme esposte nel contratto stesso.



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