RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ'
 
Per i lavoratori che si ammalano dopo la cessazione o sospensione dell'attività lavorativa (ad esempio: per provvedimenti disciplinari, sospensione dell'attività aziendale per cause di forza maggiore con o senza trattamento di integrazione salariale, per inventario, ecc.), l'indennità spetta se la malattia è iniziata entro due mesi (o 60 giorni, se il termine è più favorevole) dalla cessazione o dalla sospensione dal lavoro. In questo caso l'indennità viene ridotta ai 2/3 delle misure normali, per l'intera durata della malattia, fino al limite massimo di 180 giorni. I lavori a tempo determinato non hanno diritto all'indennità di malattia dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se quindi il lavoratore è in malattia e in quel periodo ha termine il rapporto di lavoro, l'indennità non può essere più pagata per i giorni successivi al citato termine, anche se il lavoratore continua ad essere ammalato.
Per i lavoratori, senza familiari a carico, ricoverati in istituti di cura, la misura dell'indennità viene ridotta a 2/5 di quella spettante. Tale riduzione, per i cessati o sospesi si applica sulla indennità ridotta prevista per tale situazione. Il giorno di dimissioni dal luogo di cura viene pagato in misura intera. Se esistono familiari a carico l'indennità viene pagata nella misura normale.



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