| PER QUANTI GIORNI | |
| L'indennità pagata dall'I.N.P.S. spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia e per tutta la durata della malattia, indicata nella prognosi, fino ad un massimo di 180 giorni complessivi per ciascun anno solare. Il periodo massimo si calcola sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare, comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (esempio: giorni di carenza, giorni festivi, ecc.) Per i lavoratori con contratto a tempo determinato vige anche un altro limite massimo di pagamento dell'indennità, costituito da un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi dodici mesi. | |
| Per poter ottenere l'indennità di malattia l'interessato deve provvedere a farsi rilasciare il certificato dal medico e spedirlo o consegnarlo all'I.N.P.S. e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio stesso. | |
| Il giorno che si considera, ai fini del pagamento, come inizio della malattia è: | Quello di rilascio del certificato. |
| Il giorno immediatamente precedente quello del rilascio, se nella casella presente nel certificato "dichiara di essere ammalato dal...", il lavoratore indica una data anteriore a quella del rilascio. | |
| Esempio: se il certificato riporta come inizio malattia (secondo quanto dichiarato al medico dal lavoratore) la data del 7 gennaio e il certificato viene rilasciato dal medico curante il giorno 10 gennaio, l'inizio della malattia è il giorno 9 gennaio. | |
| Più di 180 giorni | |
| Il lavoratore che supera, nell'anno solare, 180 giorni di malattia, anche con più periodi, non ha più diritto, per lo stesso anno, all'indennità. In caso di mancata ripresa del lavoro può, però, aver diritto al ripristino dell'indennità dal 1° gennaio dell'anno successivo se il rapporto di lavoro retribuito e continua a dare diritto al pagamento è ancora in essere e la malattia sia ininterrottamente documentata per tutto il periodo dell'anno precedente fino al 31 dicembre. | |
| I primi tre giorni di malattia | |
| I primi tre giorni di malattia, comunemente indicati con il termine di "carenza", non sono indennizzati dall'I.N.P.S. Può essere corrisposto al lavoratore da parte del datore di lavoro un trattamento economico se ciò è previsto dal contratto collettivo di lavoro. | |
| La ricaduta | |
| Quando il lavoratore si riammala, della stessa malattia o di altra consequenziale entro 30 giorni e la circostanza è dichiarata sul certificato dal medico curante, si ha la cosiddetta "ricaduta". | |
| In questo caso, i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente (non si avrà, quindi, il periodo di cosiddetta "carenza"), sia per il conteggio dei 180 giorni - periodo massimo indennizzabile nell'anno solare - sia per la determinazione della misura dell'indennità. | |
| Per alcune categorie si ha "ricaduta" se la malattia interviene entro altri termini variamente individuati. | |
| Continuazione della malattia | |
| Se alla data di scadenza della prognosi, il lavoratore non si sente in condizioni di riprendere il lavoro, deve presentare un altro certificato del medico curante, rilasciato entro il giorno successivo a quello di scadenza del precedente certificato, da inviare o consegnare alla sede I.N.P.S. e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio. | |