QUANDO SI HA DIRITTO
 
Il diritto all'indennità giornaliera di malattia decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti (che appartengono ai settori dell'industria e artigianato, del commercio e del credito, assicurazioni, servizi tributari appaltati vedi paragrafo "a chi spetta") e per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto, invece, nasce con l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno precedente, per almeno 51 giornate, o , in caso di primo anno di iscrizione, con il rilascio del certificato "di iscrIzione d'urgenza" negli elenchi stessi.
Il diritto all'indennità si mantiene per tutta la durata del rapporto dI lavoro e, in alcuni casi, anche oltre.
La legge infatti riconosce il diritto anche: Nei due mesi successivi alla sospensione del rapporto di lavoro (o nei 60 giorni successivi, se il conteggio è più favorevole per il lavoratore).
  Nei due mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (o nei 60 giorni successivi, se più favorevoli); questo beneficio non si applica ai lavoratori assunti a tempo determinato.



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