| QUANDO SI HA DIRITTO | |
| Il diritto all'indennità giornaliera di malattia decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti (che appartengono ai settori dell'industria e artigianato, del commercio e del credito, assicurazioni, servizi tributari appaltati vedi paragrafo "a chi spetta") e per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto, invece, nasce con l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno precedente, per almeno 51 giornate, o , in caso di primo anno di iscrizione, con il rilascio del certificato "di iscrIzione d'urgenza" negli elenchi stessi. | |
| Il diritto all'indennità si mantiene per tutta la durata del rapporto dI lavoro e, in alcuni casi, anche oltre. | |
| La legge infatti riconosce il diritto anche: | Nei due mesi successivi alla sospensione del rapporto di lavoro (o nei 60 giorni successivi, se il conteggio è più favorevole per il lavoratore). |
| Nei due mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (o nei 60 giorni successivi, se più favorevoli); questo beneficio non si applica ai lavoratori assunti a tempo determinato. | |