VISITA DI CONTROLLO
 
Per tutta la durata della malattia, per consentire l'accertamento dello stato di malattia, il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio (indicato nel certificato trasmesso all'I.N.P.S. e all'azienda), in talune ore della giornata (fasce orarie) nelle quali può essere sottoposto a controllo sanitario.
Fasce orarie Sono stabilite in 4 ore complessive giornaliere, compresi le domeniche e i giorni festivi:
  dalle ore 10,00 alle ore 12,00
  dalle ore 17,00 alle ore 19,00
  Il lavoratore deve essere reperibile presso l'indirizzo indicato nel certificato medico (quello di residenza abituale, o, in caso di spostamento, quello di domicilio temporaneo durante la malattia).
  Il medico incaricato dell'accertamento fiscale (dotato di tesserino di riconoscimento dell'Ordine dei medici e del modulo "referto" con cui viene incaricato della visita dall'I.N.P.S.) convalida o modifica la prognosi e può invitare il lavoratore, anche prima del termine indicato sul certificato, a riprendere il servizio.
Se il lavoratore è assente alla visita fiscale  
  Il lavoratore malato deve essere reperibile per le visite di controllo nelle previste fasce orarie, per evitare contestazioni e sanzioni.
  I controllo possono essere disposte direttamente dall'I.N.P.S. o su richiesta del datore di lavoro, una stessa malattia può essere controllata più volte.
  Il lavoratore che non viene trovato in casa, è invitato dallo stesso medico di controllo il giorno successivo non festivo ad accertamento ambulatoriale, presso la struttura indicata dall'I.N.P.S. L'invito può essere lasciato ad un familiare, o al portiere, o, in mancanza, nella cassetta delle lettere di casa.
  E' importante presentarsi alla visita ambulatoriale perché da quel momento cessa la perdita dell'indennità.
Attenzione: La presentazione a visita di controllo ambulatoriale non esclude le eventuali contestazioni o sanzioni per i periodi anteriori, allorché l'interessato non si è reso reperibile. E ciò anche se il lavoratore risulti inabile al lavoro.
Cosa succede se il lavoratore non è d’accordo con la prognosi indicata dal medico di controllo? Se il lavoratore non accetta il giudizio del sanitario deve comunicarlo, seduta stante, al medico che è tenuto ad annotarlo sul referto. In questo caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della Sede dell'I.N.P.S.
 
Assenze giustificate
Le assenze dal domicilio, o la mancata presentazione a visita di controllo ambulatoriale, per essere giustificate, devono essere causate da valide ragioni in tal caso non danno luogo a sanzioni.
Secondo l' I.N.P.S. si è considerati giustificati per: Visite mediche generiche urgenti, o specialistiche, o di terapia, eseguite presso ambulatori pubblici o comunque autorizzate dalla A.S.L. che non possono essere effettuate in orari diversi da quelli previsti dalle fasce; in questo caso il lavoratore deve farsi rilasciare, il giorno stesso o il primo giorno utile, la documentazione da chi ha effettuato la prestazione, che deve essere consegnata all'I.N.P.S..
  Situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o a un componente il nucleo familiare (esempio: convocazione da parte di autorità pubbliche, partecipazioni ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni o funerali di parenti).
In entrambi a casi l'assenza è giustificata se il lavoratore fa recapitare all'I.N.P.S. la documentazione entro 10 giorni dalla data del'assenza.  
I provvedimenti di sospensione dal diritto all'indennità di malattia per assenza sono adottati esclusivamente dall'I.N.P.S. che valuta gli elementi giustificativi dell'assenza. Il datore di lavoro non può rifiutare il pagamento dell'indennità, da anticipare per conto dell'I.N.P.S. nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo, sia domiciliare, che ambulatoriale, fino a quando l'I.N.P.S. non comunica l'avvenuto provvedimento di sospensione.



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