| DOVERI DEL LAVORATORE | |
| Il lavoratore ammalato è tenuto ad avvisare immediatamente l'azienda per telefono - ove ciò sia richiesto dal contratto collettivo applicato - ed avvertire il medico per il rilascio del certificato che attesti la malattia. Il certificato va compilato sugli appositi moduli I.N.P.S. in doppia copia e deve essere rilasciato dal medico al lavoratore ammalato il quale provvederà: | |
| Ad inviare la prima copia, cioè il certificato di diagnosi (dove è indicata la natura della malattia), alla Sede dell'I.N.P.S. di residenza abituale, entro 2 giorni dal rilascio. | |
| Ad inviare la seconda copia, cioè l'attestazione della durata della malattia, al proprio datore di lavoro. | |
| Il certificato deve essere redatto dal medico di famiglia ma a questo scopo vanno bene anche gli specialisti, i medici ospedalieri in caso di degenza, i liberi professionisti. | |
| Sono validi anche i certificati rilasciati dal pronto soccorso, qualora contengano la prognosi di incapacità al lavoro. | |