A CHI SPETTA
 
Industria ed Artigianato
  Operai e categorie assimilate,lavoratori a domicilio.
Terziario e Servizi (ex Commercio)
  Operai e impiegati e categorie assimilate (tra queste ricordiamo i sacristi, sempreché la loro attività sia regolata da un contratto di lavoro retribuito).
Credito, Assicurazioni, Servizi tributari appaltati
  Salariati.
Agricoltura
  Operai.
Lavoratori autoferrotranvieri
  Sono considerati tali coloro che continuano a fruire dei particolari trattamenti pagati dalle disciolte Casse di soccorso. Ai restanti lavoratori si applica la normativa generale.
Requisiti Hanno diritto all'indennità di malattia con l'assunzione in ruolo presso aziende che occupano più di 25 dipendenti.
Chi paga e per quanto L'indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente all'I.N.P.S. ed è pagata per un periodo massimo di 180 giorni in un arco di 365 giorni (anno "mobile").
Misura L'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 100% della retribuzione imponibile; i primi tre giorni dell'evento sono, in alcuni casi, a carico dell'I.N.P.S., nella misura del 50%.
Lavoratori marittimi
Requisiti Hanno diritto all'indennità di malattia a decorrere dal 1° giorno di validità del rapporto di lavoro; lo stesso si protrae per 28 giorni dopo lo sbarco.
Chi paga e per quanto L'indennità viene pagata dallo I.P.SE.MA (ex Cassa Marittime) in base ad apposite convenzioni stipulate con l'I.N.P.S.
Misura L'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco nel ruolo.
Lavoratori dello spettacolo
Requisiti Hanno diritto all'indennità di malattia al raggiungimento del 100° contributo giornaliero, calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello nel quale si verifica la malattia.
Chi paga L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente all'I.N.P.S.; è pagata dall'I.N.P.S. per i lavoratori con contratto a termine, per i saltuari, i disoccupati.
Contratto di formazione
  I lavoratori assunti con contratto di formazione, che hanno un'età compresa tra i 15 e i 32 anni, hanno diritto a percepire l'indennità da parte dell'I.N.P.S., in caso di malattia, sempreché per gli appartenenti al settore e alla categoria a cui è diretta la "formazione" sia previsto il diritto all'indennità.
 



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