| A CHI SPETTA | |
| Industria ed Artigianato | |
| Operai e categorie assimilate,lavoratori a domicilio. | |
| Terziario e Servizi (ex Commercio) | |
| Operai e impiegati e categorie assimilate (tra queste ricordiamo i sacristi, sempreché la loro attività sia regolata da un contratto di lavoro retribuito). | |
| Credito, Assicurazioni, Servizi tributari appaltati | |
| Salariati. | |
| Agricoltura | |
| Operai. | |
| Lavoratori autoferrotranvieri | |
| Sono considerati tali coloro che continuano a fruire dei particolari trattamenti pagati dalle disciolte Casse di soccorso. Ai restanti lavoratori si applica la normativa generale. | |
| Requisiti | Hanno diritto all'indennità di malattia con l'assunzione in ruolo presso aziende che occupano più di 25 dipendenti. |
| Chi paga e per quanto | L'indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente all'I.N.P.S. ed è pagata per un periodo massimo di 180 giorni in un arco di 365 giorni (anno "mobile"). |
| Misura | L'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 100% della retribuzione imponibile; i primi tre giorni dell'evento sono, in alcuni casi, a carico dell'I.N.P.S., nella misura del 50%. |
| Lavoratori marittimi | |
| Requisiti | Hanno diritto all'indennità di malattia a decorrere dal 1° giorno di validità del rapporto di lavoro; lo stesso si protrae per 28 giorni dopo lo sbarco. |
| Chi paga e per quanto | L'indennità viene pagata dallo I.P.SE.MA (ex Cassa Marittime) in base ad apposite convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. |
| Misura | L'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco nel ruolo. |
| Lavoratori dello spettacolo | |
| Requisiti | Hanno diritto all'indennità di malattia al raggiungimento del 100° contributo giornaliero, calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello nel quale si verifica la malattia. |
| Chi paga | L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente all'I.N.P.S.; è pagata dall'I.N.P.S. per i lavoratori con contratto a termine, per i saltuari, i disoccupati. |
| Contratto di formazione | |
| I lavoratori assunti con contratto di formazione, che hanno un'età compresa tra i 15 e i 32 anni, hanno diritto a percepire l'indennità da parte dell'I.N.P.S., in caso di malattia, sempreché per gli appartenenti al settore e alla categoria a cui è diretta la "formazione" sia previsto il diritto all'indennità. | |